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Safeguarding: una decisione di forte valenza giurisprudenziale

Una decisione che costituisce un momento giurisprudenziale di forte valenza in tema di safeguarding: la corte federale della FIGC ha sanzionato il presidente di una società calcistica dilettantistica per non avere implementato le misure di prevenzione previste dal Regolamento di safeguarding e dalla Policy per la tutela dei minori.

Si tratta di un caso di gravità eccezionale nel contesto giovanile di una società sportiva dilettantistica, in cui la Procura Federale aveva deferito per violazioni del Codice di Giustizia Sportiva (art. 4) e del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni non solo alcuni calciatori minorenni, ma anche il presidente della società e altri soggetti in posizione di garanzia.

La Corte ha confermato che, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 fino a novembre 2024, si sono verificati episodi ripetuti di bullismo e prevaricazione ai danni di un compagno di squadra.

In particolare:

  • un giocatore, nel corso delle gare e degli allenamenti, avrebbe più volte proferito all’indirizzo della vittima le espressioni testuali: “sei una pippa” e “non sai fare niente”;
  • nel corso di una cena durante un torneo, lo stesso calciatore e altri suoi compagni avrebbero pronunciato frasi testuali gravemente offensive e discriminanti, tra cui: “A te piacciono i maschi”, “sei un frocio” e “sei un handicappato”;
  • in un episodio ancor più grave, la Corte ha ritenuto provato che alcuni giocatori avrebbero compiuto un atto di sopraffazione fisica e umiliante, consistente nell’avere immobilizzato la vittima e avergli strofinato i propri genitali sul volto, mentre altri compagni li hanno incoraggiati o comunque non hanno impedito l’atto. La combinazione di tali atti è stata ritenuta idonea a suscitare nella vittima “una condizione di diffuso disagio”, con chiari risvolti psicologici e sociali, proprio in ragione della giovane età dei protagonisti e dell’ambiente sportivo giovanile in cui tali condotte si sono svolte. Il presidente della società, all’epoca dei fatti titolare dei poteri di rappresentanza, è stato ritenuto responsabile per omessa adozione di misure idonee a prevenire e contrastare tali episodi, “consentendo, e comunque non impedendo, che si verificassero comportamenti di bullismo e prevaricazione ripetuti. Anche la società sportiva è stata considerata responsabile, sia in via diretta sia in via oggettiva ai sensi dell’art. 6 CGS, per non aver attuato un adeguato presidio di tutela del benessere psicofisico dei propri tesserati e per non avere efficacemente implementato le misure di prevenzione previste dal Regolamento di safeguarding e dalla Policy per la tutela dei minori. In accoglimento parziale del reclamo proposto dalla Procura Federale contro la decisione di primo grado, la Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite ha disposto l’irrogazione delle seguenti sanzioni al presidente della società, squalifica di 1 anno e 4 mesi; al principale tesserato (autore materiale di molte delle condotte), squalifica di 8 mesi; al secondo tesserato coinvolto, squalifica di 6 mesi; alla società sportiva, ammenda di € 5.000,00.

Questa decisione costituisce un momento giurisprudenziale di forte valenza perché:

1) riconosce che condotte reiterate di bullismo e discriminazione, espresse anche tramite linguaggio offensivo e atti di sopraffazione, rientrano pienamente nella disciplina federale di contrasto ad abusi e violenze;

2) riafferma l’obbligo delle società sportive e dei loro organi direttivi di attuare concretamente le politiche di safeguarding e di vigilare attivamente perché tali condotte non si verifichino;

3) ribadisce che lo standard di tutela deve essere particolarmente rigoroso in ambienti in cui sono coinvolti minori, con l’obiettivo di promuovere non solo l’attività agonistica ma anche il benessere psicofisico degli atleti.

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